News fotovoltaico

Decreto liberalizzazioni:novità per le serre fotovoltaiche

Il decreto liberalizzazioni in approvazione contiene 2 importanti novità sul "fotovoltaico agricolo":
  1. stop, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole;
  2. applicazione alle serre fotovoltaiche della tariffa incentivante applicata agli edifici.

Riportiamo di seguito l'art.65 del decreto liberalizzazioni,approvato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora discusso da Camera e Senato.

1. (Riformulazione Mef) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli «impianti fotovoltaici realizzati su edifici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.
4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati.
E-mail Stampa PDF

Limiti al fotovoltaico anche nei Psr

Anche i Psr limitano gli aiuti per progetti nel campo della produzione di energia rinnovabile.
Il nuovo regolamento applicativo della politica di sviluppo rurale chiarisce che, in pratica, si potranno finanziare nuovi impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, tramite la Misura 121 relativa all’«ammodernamento delle aziende agricole», solo nel caso in cui la capacità produttiva di tali impianti non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.
E-mail Stampa PDF

Quarto Conto Energia: quale fututo attende le serre fotovoltaiche monofalda?

Il Quarto Conto Energia oltre ad escludere le serre fotovoltaiche dalla categoria degli edifici, in quanto da considerarsi volumi aperti e pertanto non classificabili come edifici rurali (volumi chiusi), ha introdotto un limite sul rapporto di copertura (Ground Cover Ratio) che deve essere superiore al 50%.
Il comma 2 dell'articolo 14 del Quarto Conto Energia recita: "Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%".
La scelta di questo parametro come garanzia per la coltivazione sotto serra fotovoltaica, oltre ad essere molto opinabile da un punto di vista agronomico, ha causato grossi problemi e danni economici a chi non è riuscito a completare la realizzazione di impianti fotovoltaici costruiti con serre non rispettanti il parametro del Ground Cover Ratio inferiore al 50% entro il 30 giugno 2011.
L'orientamento del GSE, non trovando questi impianti collocazione nella categoria delle serre fotovoltaiche, era quello di "declassarli", trattandoli alla stregua di impianti a terra, con conseguente attribuzione della tariffa più bassa prevista dal Quarto Conto Energia.
Il 27 luglio, tuttavia, il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’applicazione di tale requisito costruttivo di idoneità funzionale, ritenendolo “irragionevole e lesivo degli interessi” per gli aspetti connessi al finanziamento di impianti già in possesso del titolo autorizzativo alla costruzione, rilasciato sulla base della normativa pregressa al Quarto Conto Energia.
In attesa che il Tar del Lazio si pronunci in maniera definitiva sul merito del ricorso presentato da un Fondo Internazionale  nell’udienza pubblica fissata per il 23 febbraio 2012, arriva una prima bocciatura per il decreto che ha paralizzato il settore delle energie rinnovabili.
E-mail Stampa PDF

Nasce la serra fotovoltaica completamente compatibile con il Quarto Conto Energia

Crediamo fortemente che la sostenibilità dell’agricoltura non possa prescindere anche da un utilizzo intelligente dell’energia da fonte rinnovabile e non possiamo permettere che una legge lo impedisca.

Leggi tutto...
E-mail Stampa PDF

Pubblicate le regole tecniche per l'iscrizione al registro grandi impianti

Il GSE ha pubblicato le regole tecniche che definiscono i criteri e le modalità di iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici nonché di formazione delle graduatorie.

Come ha definito il decreto ministeriale del 5 maggio relativo al quarto conto energia fotovoltaico, le serre fotovoltaiche rientrano nella categoria dei "piccoli impianti" se operano in regime di scambio sul posto e la potenza installata è inferiore a 200 KW.

I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti, previa comunicazione al GSE dell’entrata in esercizio. Quelli che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 e fino a tutto il 2012, per accedere alle tariffe incentivanti devono necessariamente essere iscritti nell’apposito registro informatico del GSE in posizione tale da rientrare nei limiti di costo fissati dal decreto per il periodo di riferimento.

L'iscrizione al registro è possibile esclusivamente entro finestre temporali prestabilite, relative ai periodi giugno-dicembre 2011, primo semestre 2012 e secondo semestre 2012.

Per il primo periodo le iscrizioni sono consentite dal 20 maggio al 30 giugno 2011 e il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie entro il 15 luglio 2011. La graduatoria non è soggetta a scorrimento, salvo cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011 e lo comunichino entro il 15 settembre 2011. L’iscrizione al registro non è cedibile a terzi.

Ulteriore condizione per l’ammissione agli incentivi è l’invio al GSE della certificazione di fine lavori dell’impianto che deve pervenire entro 7 mesi (9 mesi per gli impianti oltre 1 MW) dalla data di pubblicazione della graduatoria. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza di iscrizione al registro.

Inoltre il soggetto responsabile dovrà anche trasmettere copia della certificazione di fine lavori al gestore di rete competente, che, entro 30 giorni, effettuerà la verifica di rispondenza tra quanto effettivamente realizzato e quanto dichiarato, come previsto nell’apposito Protocollo tra il GSE e i gestori di rete.

E-mail Stampa PDF

Pagina 1 di 2

  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •  2 
  •  Succ. 
  •  Fine 
  • »
Sei qui: News fotovoltaico

Come raggiungerci

Inserisci il tuo indirizzo e visualizza la mappa con le informazioni per raggiungerci.






Area riservata